AGI – La Commissione Europea ha multato le aziende di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver fissato i prezzi di rivendita, in violazione delle norme Ue sulla concorrenza. Nel dettaglio, Gucci è stata multata per 119,6 milioni; Chloé per 19,6 milioni e Loewe per 18 milioni.
L’indagine della Commissione ha rivelato che le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui collaborano di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio, online e offline, per i prodotti disegnati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi. Questo tipo di comportamento anticoncorrenziale – per la Commissione – aumenta i prezzi e riduce la possibilità di scelta per i consumatori.
Le multe complessive e il profilo delle aziende
Le multe, ridotte in tutti e tre i casi grazie alla collaborazione delle aziende con la Commissione, ammontavano complessivamente a oltre 157 milioni di euro. Gucci, Chloé e Loewe sono aziende di moda con sede rispettivamente in Italia, Francia e Spagna. Sono tutte attive nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti di alta moda, tra cui abbigliamento, pelletteria e vari accessori.
Come funzionava il monitoraggio dei prezzi
Per garantire il rispetto delle loro politiche di prezzo, le tre aziende di moda hanno monitorato i prezzi dei rivenditori e hanno contattato i rivenditori che non rispettavano le loro politiche. In generale, i rivenditori hanno aderito alle politiche di prezzo delle aziende, fin dall’inizio o dopo essere stati invitati a farlo.
L’impatto delle pratiche anticoncorrenziali
Queste pratiche anticoncorrenziali da parte di Gucci, Chloé e Loewe – afferma l’esecutivo europeo – hanno privato i rivenditori della loro indipendenza in materia di prezzo e ridotto la concorrenza tra loro. Allo stesso tempo, Gucci, Chloé e Loewe miravano a proteggere le proprie vendite dalla concorrenza dei loro rivenditori.
Restrizioni specifiche di Gucci sulle vendite online
Inoltre, Gucci ha imposto restrizioni alle vendite online per una specifica linea di prodotti, chiedendo ai propri rivenditori di interrompere la vendita online. I rivenditori Gucci hanno rispettato queste istruzioni.
Criteri per la determinazione delle ammende
Nel determinare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione diversi elementi, tra cui la gravità e la durata delle infrazioni, la loro portata geografica, nonché il valore delle vendite dirette e indirette dei prodotti in questione generate da ciascuna delle tre aziende di moda nel SEE durante la durata dell’infrazione.
La Cooperazione Antitrust e le riduzioni delle multe
La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che le tre aziende di moda hanno collaborato con la Commissione nell’ambito della procedura di cooperazione antitrust. Le singole riduzioni dell’importo dell’ammenda riflettono la tempistica e il valore della cooperazione in ciascun singolo caso.
In particolare, Gucci e Loewe hanno collaborato con la Commissione fornendo prove con un significativo valore aggiunto in una fase iniziale dell’indagine. La cooperazione di Gucci ha incluso la rivelazione di una violazione delle norme Ue sulla concorrenza non ancora nota alla Commissione, mentre la cooperazione di Loewe ha consentito alla Commissione di estendere l’ambito temporale di tale infrazione. Tutte e tre le aziende di moda hanno collaborato riconoscendo espressamente i fatti e le violazioni delle norme antitrust dell’Ue, il che ha consentito alla Commissione di concludere i casi nell’ambito della procedura di cooperazione antitrust.
La pratica dell’imposizione dei prezzi di rivendita
L’indagine della Commissione ha rivelato che queste tre aziende di moda hanno adottato una pratica chiamata imposizione dei prezzi di rivendita (Rpm). Hanno limitato la possibilità dei loro rivenditori online e fisici, che sono rivenditori indipendenti, di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio per quasi l’intera gamma di prodotti disegnati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi, tra cui abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori moda. Le violazioni hanno interessato l’intero territorio dello Spazio economico europeo.
Restrizioni specifiche e impegno delle aziende
In particolare, le tre aziende di moda hanno interferito con le strategie commerciali dei loro rivenditori imponendo loro restrizioni, come l’obbligo di non discostarsi da: i prezzi di vendita al dettaglio raccomandati; le percentuali di sconto massime; e specifici periodi di vendita. In alcuni casi, e almeno temporaneamente, hanno anche vietato ai rivenditori di offrire sconti. Gucci, Chloé e Loewe si sono impegnate a far sì che i loro rivenditori applicassero gli stessi prezzi e le stesse condizioni di vendita che applicavano nei loro canali di vendita diretta.