AGI – È scontro politico sul decreto legislativo che arriva in Consiglio dei ministri sull’attuazione della delega della legge 7 gennaio 2026 in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti. “Il governo – denuncia il Pd – ha congelato dieci proposte deliberate legittimamente dal Consiglio di presidenza, giudicandole solo ‘inopportune’ alla luce di una riforma che non è ancora legge. Così facendo ha impedito l’inoltro della proposta al Presidente della Repubblica, cui la Costituzione riserva il potere di nomina, e ha di fatto anticipato gli effetti di una delega non ancora esercitata”.
Anche il Movimento 5 stelle attacca l’esecutivo: “Vogliono portare in Consiglio dei ministri le nuove norme attuative della legge Foti destinate a minare l’indipendenza della magistratura contabile. Il copione è noto: fare passare in silenzio provvedimenti che riguardano i controlli sulla spesa pubblica”. “Chiediamo al Governo di fermarsi”, è la richiesta della Cgil. L’Associazione Magistrati della Corte dei conti chiede, tra le altre cose, una “rimeditazione dei criteri della legge delega che mirano a un esercizio unitario di tutte le funzioni attribuite alla Magistratura contabile e a prevedere, in capo ai presidenti, il potere di organizzare i collegi in assenza di criteri oggettivi e predeterminati”.
Tra le norme al centro del dibattito c’è l’articolo 5 sull’organizzazione in sede territoriale. “Il decreto legislativo segue i principi e le norme approvate dal Parlamento”, osserva, parlando con l’AGI, il relatore del testo nel passaggio alla Camera, Pietro Pittalis (FI).
Le nomine dei consiglieri della Corte dei conti
Nella bozza del provvedimento, visionata dall’AGI, c’è anche una norma che individua i criteri per la nomina dei magistrati alla Corte dei conti. Si tratta dell’articolo 41 sulla nomina governativa e regionale a consigliere della Corte dei conti.
“Una quota, pari a quaranta unità, dell’organico dei consiglieri della Corte dei conti è riservata – si legge – al Governo, per la nomina, senza prova concorsuale, di persone di età non inferiore a cinquantacinque anni alla data della richiesta, appartenenti ad una delle seguenti categorie: dirigenti dei ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche, in possesso di laurea magistrale o equiparata in giurisprudenza o in scienze economico-aziendali e con un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni; professori ordinari in materie giuridiche o in materie economico-aziendali; avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori; iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno quindici anni, che abbiano svolto documentate funzioni di revisione contabile per almeno dieci anni; magistrati e avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d’appello o equiparata; soggetti che, per l’attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti”.
“Per la nomina – si sottolinea – è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei ministri”. “Le disposizioni del presente articolo – si legge nella bozza – si applicano anche alle nomine di componenti di nomina regionale a tempo determinato”.
Le prove psico-attitudinali
Inoltre, si rimarca che per i magistrati di nomina governativa e regionale le prove psico-attitudinali, che si svolgono nell’ambito della procedura per il rilascio del parere innanzi al Consiglio di presidenza, sono dirette esclusivamente alla verifica dell’assenza di condizioni di inidoneità alle funzioni magistratuali della Corte dei conti, come individuate dal Consiglio di presidenza con propria delibera.



