martedì, Luglio 22, 2025
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Anche la madre intenzionale ha diritto al congedo sul lavoro

AGI – È costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 115, depositata oggi.

La questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia

La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo quindi dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia sia formata da due donne riconosciute entrambe come madri dallo Stato italiano.

La posizione della Corte costituzionale

Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto “manifestamente irragionevole” la disparità di trattamento tra coppie genitoriali eterosessuali e coppie omogenitoriali femminili riconosciute come genitori di un minore attraverso procreazione medicalmente assistita svolta all’estero conformemente alla lex loci. Queste coppie, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, assumono la titolarità giuridica dei doveri funzionali alle esigenze del minore, inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’orientamento sessuale non incide sulla genitorialità

L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, “non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione della responsabilità genitoriale“. È nell’interesse del minore, centrale nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconosciuto come figlio della madre biologica e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti.

Riferimenti normativi e internazionali

Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto dalla legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) e da strumenti internazionali e dell’Unione europea. La provvidenzatempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione del tempo lavorativo, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione familiare.

Equiparazione tra coppie omosessuali ed eterosessuali

La Corte conclude che è possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna nelle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che partecipa attivamente all’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato.

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