mercoledì, Luglio 2, 2025
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Cosa contiene il disegno di legge del governo sul fine vita

AGI – “Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o a ogni altra condizione personale e sociale. Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge”. È la premessa del ddl sul fine vita, contenuta nell’articolo 1 del testo base presentato questa sera dai relatori Zullo (FdI) e Zanettin (FI) al comitato ristretto e che domani sarà sul tavolo delle commissioni competenti di Affari sociali e Giustizia del Senato.

“Non è punibile – si legge nel testo visionato dall’AGI – chi agevola l’esecuzione del proposito” di fine vita, “formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione”.

Il comitato

Nel testo si prevede, dunque, la costituzione di un comitato (rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi viene eliminata la parola “etico”) che dovrà esaminare le richieste sul fine vita. Si tratterà, si legge, di un “organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, comma 2-bis del Codice Penale in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”. Il comitato è formato da sette componenti: “di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere”.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del presidente del Consiglio, il quale nomina fra essi il presidente, il vicepresidente e il segretario. I componenti durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte, anche non consecutive. Il Comitato Nazionale di Valutazione lavorerà gratuitamente. Ricevuta da parte dell’interessato, “dotato di capacità d’agire ai sensi dell’art. 2 del Codice Civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità dell’agevolazione al proposito di fine vita”, il Comitato Nazionale di Valutazione acquisisce agli atti il parere, non vincolante, di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente.

“Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off-label, il Comitato Nazionale di Valutazione acquisisce il parere, non vincolante, del Centro di coordinamento nazionale”. Il Comitato si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di trenta giorni in caso di richiesta dei pareri. “Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato Nazionale di Valutazione può essere prorogato, di pari termine, in caso di motivate esigenze”. Ai fini dell’adempimento delle proprie funzioni, il Comitato “si avvale delle strutture del Ministero della Salute – Dipartimento per l’Amministrazione Generale, nel limite delle risorse e dei mezzi disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”.

La domanda – viene sottolineato – può essere ritirata in ogni momento dall’interessato. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti per il fine vita, la richiesta può essere reiterata nei soli casi in cui sia dimostrata, dall’interessato, l’intervenuta sussistenza dei requisiti stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale, e comunque non prima di 180 giorni.  Il parere rilasciato dal Comitato Nazionale di Valutazione – si legge ancora nel testo – è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità. Non verrà coinvolto il Servizio Sanitario Nazionale: “Il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine dell’agevolazione del proposito di fine vita considerata dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”.

Cure palliative

L’articolo 3 del ddl tratta delle disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Entro l’anno 2028 il 90 per cento della popolazione dovrà poter usufruire, nell’eventualità, delle cure che le Regioni dovranno garantire. Ci sarà un Osservatorio per l’esame dei progetti in merito, istituito da Agenas, che invierà una relazione annuale al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della Salute, nonché ai presidenti di Camera e Senato.

Nella relazione saranno indicate “anche le Regioni che non hanno presentato il progetto di potenziamento delle cure palliative – anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia – nonché le Regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all’anno precedente”.

Nel caso di omessa presentazione del piano, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di Agenas, il governo – si legge ancora nel testo – nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento dello standard prefissato. “Qualora la Regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel progetto presentato per l’anno precedente, come rilevato dall’Osservatorio”, il ministro della Salute assegnerà “un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi”.

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