venerdì, Settembre 11, 2026
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Ilva, no alla sospensiva: la Corte d’Appello di Milano conferma il blocco dell’area a caldo

AGI – La Corte d’Appello civile di Milano ha confermato il blocco dell’area a caldo dell’ex Ilva, respingendo la richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d’Italia.

Due giorni fa i giudici si erano riservati di decidere sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto che aveva disposto lo spegnimento dell’area a caldo, al termine di un’udienza durata un paio d’ore. L’istanza era stata proposta da Acciaierie d’Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria.

Le prescrizioni dei giudici: bonifica dell’amianto e polveri sottili

A luglio la Corte d’Appello aveva concesso 90 giorni di tempo per fermare l’area a caldo degli impianti.

Lo stop rimarrà in vigore fino a quando non sarà “rimosso integralmente l’amianto ancora presente” all’interno della struttura e non verranno “adottate le misure necessarie per ricondurre l’emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza”.

“È rimessa all’autonomia di gestori e proprietaria degli impianti l’iniziativa di ripresa dell’attività quando essi avranno rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti e adottato le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate all’anno”. Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Milano che hanno confermato il blocco dell’area a caldo dell’ex Ilva.

Il no alla sospensiva e la priorità alla salute dei cittadini

Nel “bilanciamento dei contrapposti interessi, ad avviso della Corte le considerazioni in proposito svolte dalle ricorrenti non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di sospensiva da esse proposta”. Lo dice la Corte d’Appello nel provvedimento con cui ha rigettato la richiesta avanzata da Ilva e Acciaierie d’Italia.

“In primo luogo – dice la Corte – va detto che il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti, per indirizzare il bilanciamento a favore della richiesta sospensiva, si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, quali il fatto che il gestore abbia eseguito le prescrizioni dell’Aia 2025, che l’Aia 2025 sia rispettosa delle regole europee e che le emissioni nocive dello stabilimento di Taranto siano entro i limiti di legge”. Queste motivazioni “sono già state ritenute (quanto meno in parte) infondate o irrilevanti nel decreto”.

“Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta, con il decreto in questione, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo”.

“Invero – concludono i giudici – come desumibile da ripetute recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, specie a seguito della recente modifica dell’articolo 41 comma 2 della Costituzione (secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi ‘in modo da recare danno alla salute o all’ambiente’), nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati”.

La vita e la salute valori di prioritario rilievo

Anche a fronte “del grave danno, di natura economica, da compromissione degli impianti, si pone, nel caso, l’esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita ed alla salute – ossia a valori di prioritario rilievo costituzionale – nei termini ritenuti vincolanti dalla citata sentenza della CGUE”. Lo dice la Corte d’Appello di Milano nel provvedimento con cui rigetta la richiesta di sospensiva.

“Va, poi, detto che l’assunto dell’irreparabilità degli impianti, in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva nell’area a caldo, è stato recisamente contestato dai resistenti cittadini che, con la loro memoria, hanno dedotto sia che ‘gli Afo in funzione hanno ben 60 anni e vengono rattoppati senza soluzione di continuità alla meno peggio’, sia che, dall’ultimo rapporto dell’autorità di controllo Ispra, risulta che, nel corso degli ultimi anni, gli Afo 1, 2 e 4 siano stati più volte fermati per interventi di adeguamento e poi regolarmente riavviati”.

“A tali considerazioni – prosegue la Corte – si aggiunge il rilievo, svolto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano nel proprio parere, secondo cui l’affermazione delle parti ricorrenti ‘pur suggestiva, non è accompagnata da alcun elemento concreto’. La Procura Generale, in detto parere, aggiunge anche che le parti ricorrenti (a fronte della ineludibile necessità di esecuzione di interventi sugli impianti), non hanno fornito alcuna ‘quantificazione, neppure approssimativa, dei costi comparativi di un eventuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte’ dalla Corte di Giustizia Europea rispetto al rifacimento integrale. Le ricorrenti si limitano ad affermare che lo spegnimento comporterebbe un danno irreversibile, ma non dimostrano che l’adeguamento richiesto dalla normativa europea sia un’alternativa praticabile, né che esso sia economicamente sostenibile”.

Il nodo occupazionale e la responsabilità d’impresa

Quanto ai “gravissimi danni che lo spegnimento arrecherebbe ai livelli occupazionali, ad avviso della Corte, anche sotto tale profilo, valgono le considerazioni testé svolte sulla impossibilità di una rivalutazione, in questa sede, delle ragioni che hanno indotto il precedente collegio ad ordinare la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo, a cui viene collegata la necessità di spegnimento degli impianti e la conseguente compromissione dell’intero tessuto occupazionale dell’area interessata sia con riguardo al personale direttamente impiegato nello stabilimento Ilva sia con riguardo al personale dell’indotto”.

In proposito, dicono i giudici, “a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione delle ricorrenti a far valere il pregiudizio occupazionale dell’indotto, va anche considerato che da diversi anni si dibatte, intorno allo stabilimento Ilva di Taranto, su come meglio coniugare il diritto alla salute dei cittadini e delle stesse maestranze con la tutela del lavoro del personale coinvolto nell’attività dell’acciaieria; che la domanda di inibitoria per cui è causa è stata introdotta dai cittadini nel lontano 2021; che, pertanto, anche alla luce della normativa europea e della citata recente sentenza della CGUE, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo ordinata con il decreto non pare che possa essere considerata come un evento improvviso ma, piuttosto, come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata, nel corso degli anni, la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti”.

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