sabato, Ottobre 31, 2026
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Nella Manovra anche la tassa sui super ricchi che lasciano l’Italia

AGI – Il Ddl bilancio prevede una nuova tassa sui guadagni maturati in Italia per chi trasferisce la propria residenza fiscale all’estero e possiede beni e diritti di valore complessivo pari ad almeno 800mila euro. Nell’articolo 17 della manovra viene introdotta la cosiddetta exit tax, per le persone fisiche che lasciano il territorio nazionale.

A chi si applicherà

La misura si applicherà ai trasferimenti di residenza fiscale efficaci dal primo gennaio 2027. La nuova imposta riguarderà chi è stato fiscalmente residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Non sarà sufficiente, tuttavia, il semplice trasferimento all’estero: la tassazione scatterà soltanto quando il cambio di residenza comporterà la perdita della potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi interessati e il valore complessivo dei relativi beni e diritti raggiungerà almeno 800 mila euro.

Come si calcola

L’imposta non sarà calcolata sull’intero patrimonio, ma sulle plusvalenze maturate prima del trasferimento, anche se non ancora realizzate attraverso una vendita. Il testo stabilisce che il prelievo sia determinato sulla somma delle differenze positive tra il valore di mercato dei singoli beni e diritti e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. La tassazione seguirà le regole ordinariamente applicabili alle diverse tipologie di reddito. La norma prevede inoltre che l’imposta non sia dovuta sui beni non ceduti entro il periodo di differimento. L’esenzione opera anche in caso di trasferimento per successione durante lo stesso periodo oppure di rientro della residenza fiscale in Italia, purché i beni non siano stati venduti. Le somme eventualmente versate in eccesso saranno rimborsate. Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle società semplici, ai soggetti equiparati che non esercitano imprese commerciali e agli enti non commerciali. 

L’aliquota e il versamento

Secondo la Relazione tecnica, la nuova imposta interesserà i redditi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza in Italia, comprese le plusvalenze su partecipazioni, titoli e altri strumenti finanziari. L’aliquota sarà del 26%, mentre per i titoli di Stato la base imponibile sarà ridotta al 48,08%.

Il versamento dovrà avvenire entro 180 giorni dal trasferimento della residenza. Per chi si trasferisce in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato con il quale l’Italia abbia accordi di collaborazione fiscale sarà tuttavia possibile rinviare il pagamento al momento della vendita dei beni, versando un acconto pari al 50% dell’imposta e prestando un’idonea garanzia. Il differimento potrà durare fino a cinque periodi d’imposta successivi al trasferimento per chi si stabilisce nell’Ue e fino a dieci per chi si trasferisce in altri Paesi con accordi di collaborazione. Se i beni non saranno venduti entro questi termini, l’imposta non sarà dovuta. Lo stesso vale in caso di trasferimento dei beni per successione o di rientro della residenza fiscale in Italia durante il periodo di differimento, per le attività non cedute. Le somme eventualmente versate in eccesso saranno rimborsate.

Il gettito atteso è relativamente contenuto. La Relazione tecnica stima entrate per 3,37 milioni di euro nel 2027 e 6,74 milioni annui dal 2028 al 2031. Dal 2032, tenendo conto dei possibili rimborsi, l’effetto netto previsto scende a 3,37 milioni di euro annui. 

 

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